Codice deontologico degli psicologi italiani
Capo I - Principi generali
Articolo 1
Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per
tutti gli iscritti allAlbo degli psicologi.
Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e lignoranza
delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
Articolo 2
Linosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice
deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al
decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione,
sono punite secondo quanto previsto dallart. 26, comma 1°,
della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure
stabilite dal Regolamento disciplinare.
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul
comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere
psicologico dellindividuo, del gruppo e della comunità.
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità
delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di
comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.
Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale
derivante dal fatto che, nellesercizio professionale, può
intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto
deve prestare particolare attenzione ai fattori personali,
sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare
luso non appropriato della sua influenza, e non utilizza
indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza
dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione
professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e
delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4
Nellesercizio della professione, lo psicologo rispetta la
dignità, il diritto alla riservatezza,
allautodeterminazione ed allautonomia di coloro che
si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e
credenze, astenendosi dallimporre il suo sistema di valori;
non opera discriminazioni in base a religione, etnìa,
nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di
appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali
principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive
degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra lutente e
listituzione presso cui lo psicologo opera,
questultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i
termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è
professionalmente tenuto.
In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente
dellintervento di sostegno o di psicoterapia non
coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario
dellintervento stesso.
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di
preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria
disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i
limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti
teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e,
ove necessario, formale autorizzazione.
Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di
indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita,
nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non
compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle
norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni,
informa il proprio Ordine.
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei
metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché
della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro
applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed
interpretazioni che ne ricava.
Nella collaborazione con professionisti di altre discipline
esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle
altrui competenze.
Articolo 7
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca
e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle
attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in
relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità
di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni
raggiunte; espone, alloccorrenza, le ipotesi interpretative
alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo,
su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali
solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su
una documentazione adeguata ed attendibile.
Articolo 8
Lo psicologo contrasta lesercizio abusivo della professione
come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989,
n. 56, e segnala al Consiglio dellOrdine i casi di
abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale
esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con
esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad
informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di
ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al
nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed
alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve
altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di
concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
Nell ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di
informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni
aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha lobbligo di
fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei
dati, le informazioni dovute e di ottenere lautorizzazione
alluso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti
che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere
validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne
ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti
stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della
collaborazione richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla
riservatezza, alla non riconoscibilità ed allanonimato.
Articolo 10
Quando le attività professionali hanno ad oggetto il
comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a
rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.
Articolo 11
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale.
Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in
ragione del suo rapporto professionale, nè informa circa le
prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che
non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui
è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.
Lo psicologo può derogare allobbligo di mantenere il
segreto professionale, anche in caso di testimonianza,
esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del
destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque,
lopportunità di fare uso di tale consenso, considerando
preminente la tutela psicologica dello stesso.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo
psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto
appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini
della tutela psicologica del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare
totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza,
qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute
psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Articolo 14
Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è
tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che
governano tale intervento.
È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti
del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
Articolo 15
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al
segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le
informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di
collaborazione.
Articolo 16
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché
indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto
professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso
lanonimato del destinatario della prestazione.
Articolo 17
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche
attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o
registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che
riguardino il rapporto professionale.
Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque
anni successivi alla conclusione del rapporto professionale,
fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.
Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di
suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega
ovvero allOrdine professionale.
Lo psicologo che collabora alla costituzione ed alluso di
sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di
garanzie di tutela dei soggetti interessati.
Articolo 18
In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi
affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta,
da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui
rivolgersi.
Articolo 19
Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di
selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i
criteri della specifica competenza, qualificazione o
preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.
Articolo 20
Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo
psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti
linteresse per i principi deontologici, anche ispirando ad
essi la propria condotta professionale.
Articolo 21
Lo psicologo, a salvaguardia dellutenza e della
professione, è tenuto a non insegnare luso di strumenti
conoscitivi e di intervento riservati alla professione di
psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche
qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.
È fatto salvo linsegnamento agli studenti del corso di
laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in
materie psicologiche.
Capo II - Rapporti con lutenza e con la committenza
Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si
occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i
propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri
indebiti vantaggi.
Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto
attiene al compenso professionale.
In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato
allesito o ai risultati dellintervento professionale;
in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al rispetto delle
tariffe ordinistiche, minime e massime.
Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale,
fornisce allindividuo, al gruppo, allistituzione o
alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni
adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e
le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti
giuridici della riservatezza.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un
consenso informato.
Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel
tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile
durata.
Articolo 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e
di valutazione di cui dispone.
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti
circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza,
se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che
possano recare ad essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi
diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale
comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei
soggetti.
Articolo 26
Lo psicologo si astiene dallintraprendere o dal proseguire
qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti
personali, interferendo con lefficacia delle sue
prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui
sono rivolte.
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di
compiere interventi nei confronti dellutenza, anche su
richiesta dellAutorità Giudiziaria, qualora la natura di
precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e
lefficacia.
Articolo 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone linterruzione
del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae
alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile
che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.
Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a
ricercare altri e più adatti interventi.
Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita
privata che possano interferire con lattività
professionale o comunque arrecare nocumento allimmagine
sociale della professione.
Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi
diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a
persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni
significative di natura personale, in particolare di natura
affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave
violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel
corso del rapporto professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del
rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi
diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale,
ad esclusione del compenso pattuito.
Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume
nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per
fini estranei al rapporto professionale.
Articolo 29
Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla
condizione che il paziente si serva di determinati presidi,
istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura
scientifico-professionale.
Articolo 30
Nellesercizio della sua professione allo psicologo è
vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il
corrispettivo di prestazioni professionali.
Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette
sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle
medesime la potestà genitoriale o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente
comma, giudichi necessario lintervento professionale
nonché lassoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad
informare lAutorità Tutoria dellinstaurarsi della
relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su
ordine dellautorità legalmente competente o in strutture
legislativamente preposte.
Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione
professionale su richiesta di un committente diverso dal
destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con
le parti in causa la natura e le finalità dellintervento.
Capo III - Rapporti con i colleghi
Articolo 33
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del
rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.
Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nellambito
della propria attività, quale che sia la natura del loro
rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano
compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme
deontologiche.
Articolo 34
Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle
discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue
conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale,
anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere
umano e sociale.
Articolo 35
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo
è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.
Articolo 36
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi
giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro
competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi
professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della
loro reputazione professionale.
Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano
volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di
scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno
per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è
tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio
dellOrdine competente.
Articolo 37
Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei
limiti delle proprie competenze.
Qualora linteresse del committente e/o del destinatario
della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche
competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero
linvio ad altro collega o ad altro professionista.
Articolo 38
Nellesercizio della propria attività professionale e nelle
circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a
qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria
condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
Capo IV - Rapporti con la società
Articolo 39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria
formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere
quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo
libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in
materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente
comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della
clientela. In ogni caso, la pubblicità e linformazione
concernenti lattività professionale devono essere ispirate
a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di
tutela dellimmagine della professione.
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